Il regolamento dell’Assemblea

Regolamento Generale Assemblea Ordinaria dei soci

Art.1 Contenuto del regolamento

Il seguente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la modalità di convocazione e per lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria dei Soci nonché per l’elezione delle cariche sociali dell’Associazione culturale ProssimaMente. Il presente regolamento è previsto dall’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione Culturale ProssimaMente ed è proposto dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.

Art.2 Ambito di applicazione del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento valgono per l’elezione dei membri del consiglio direttivo che durano in carica due anni, come previsto dall’articolo 13 del vigente statuto, e per lo svolgimento dell’Assemblea congressuale dei soci.

Art.3 Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Come previsto dall’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione il Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello svolgimento dell’Assemblea convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art.4 Costituzione e svolgimento dell’Assemblea Ordinaria dei Soci

Il consiglio direttivo uscente presiede le operazioni dell’assemblea ordinaria dei soci.

L’assemblea ordinaria dei soci è presieduta dal Presidente uscente dell’associazione e dal Segretario uscente. Il consiglio direttivo procede al controllo del numero legale come previsto dall’articolo 12 dello statuto per la prima e per la seconda convocazione.

L’Assemblea una volta verificato il numero legale procede in ordine all’approvazione del bilancio dell’associazione, all’approvazione di eventuali modifiche di statuto e del nuovo statuto, alla discussione di ulteriori punti all’ordine del giorno ed infine alle votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo.

Art.5 Elezione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria dei soci sulla base di una proposta costituita da una o più liste di candidati, ciascuna formata da tanti componenti quanti sono i consiglieri da eleggere. Non sono ammessi voti sui singoli candidati.

Art.6 Formazione della lista dei candidati

Possono essere candidati tutti i soci regolarmente iscritti all’associazione nell’anno relativo dell’assemblea congressuale dei soci.

La candidatura deve essere comunicata formalmente al Consiglio Direttivo in carica almeno una settimana prima della data delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nella settimana precedente alla data delle elezioni.

Art.7 Procedura per la formazione della lista dei candidati

Il Consiglio Direttivo in carica, almeno due mesi prima del termine del proprio mandato, stabilisce la data per l’elezione del nuovo Consiglio convocando l’Assemblea ordinaria dei soci ed informa tutti i soci delle modalità per la candidatura e lo svolgimento delle elezioni stesse nonché della data in cui si svolgeranno le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo in carica, raccoglie le candidature, stila l’elenco delle stesse in ordine alfabetico di cognome e nome ed informa i soci pubblicando presso la sede sociale dell’associazione e presso le sedi operative la lista o le liste dei candidati almeno una settimana prima dell’assemblea ordinaria.

Art.8 Accettazione delle candidature

Il Consiglio Direttivo uscente una volta pervenute le liste dei candidati procede a controllare la regolarità delle stesse e quindi una volta constatata la loro regolarità procede con la pubblicazione nei modi previsti dagli articoli precedenti.

Art.9 Procedura di votazione

Il Consiglio Direttivo in carica, prepara la scheda elettorale che deve contenere al proprio interno

l’elenco delle candidature in stretto ordine alfabetico (cognome, nome) e alla sinistra di ogni candidato un riquadro per l’espressione del voto.

Il Consiglio Direttivo in carica, organizza e gestisce la logistica per garantire la massima partecipazione al voto e la sua trasparenza democratica.

Art.10 Seggio elettorale

Per garantire la regolarità del voto, prima della votazione, si insedia il seggio elettorale composto dal Segretario in carica dell’Associazione, quale presidente del seggio, e da due scrutatori scelti tra i soci presenti all’Assemblea.

Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali:

a) elenco dei soci aventi diritto al voto;

b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del venti per cento;

c) cinque penne a sfera di identica marca e colore (blu o nere);

d) duplice copia delle tabelle di scrutinio;

e) una urna per contenere le schede.

Art.11 Modalità di espressione del voto

Il voto è segreto e si esprime tracciando una croce a fianco dei candidati scelti.

Si possono esprimere da una a nove preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze

superiore alle nove sono da considerarsi nulle.

Ogni elettore riconosciuto idoneo al voto viene registrato nell’elenco degli aventi diritto a fianco del proprio nome, riceve una scheda e una penna ed esprime il proprio voto nella tutela della segretezza quindi, una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell’urna e riconsegna la penna.

Ogni socio può ricevere una seconda scheda nel caso abbia commesso un errore durante l’espressione del voto. In questo caso la scheda deve essere annullata rendendo impossibile il riconoscimento del voto.

Nel caso che il numero di candidati sia pari al numero dei consiglieri da eleggere l’Assemblea ne prende atto e, con voto palese, può decidere di ratificare con voto palese l’elezione al Consiglio Direttivo dei canditati medesimi.

Art.12 Scheda nulla

E’ da ritenersi nulla la scheda che:

a) contiene più di nove preferenze;

b) viene segnata con qualsiasi scritta o segno che non sia una croce;

La scheda rispondente ai suddetti casi viene verbalizzata come scheda nulla dal presidente di seggio.

Art.13 Operazioni di spoglio

Appena terminate le operazioni di voto si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente, gli scrutatori la annotano nelle tabelle di scrutinio.

Terminate le operazioni di spoglio viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.

I nove candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti al Consiglio Direttivo.

In caso di parità tra più candidati, tale che il numero degli eletti supererebbe i nove previsti, si va al

ballottaggio tra i candidati a pari consensi.

In caso di parità al ballottaggio, l’ordine nella graduatoria degli eletti sarà definito in base all’anzianità in Associazione.