Lo Statuto

“ASSOCIAZIONE PROSSIMAMENTE APS”

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Oggetto

Art. 4 – Democraticità e gratuità

TITOLO II DEI SOCI

Art. 5 – Diritti e doveri

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Organi sociali

Capo I Dell’Assemblea dei soci

Art. 7 – Modalità di convocazione

Art. 8 – Intervento dei soci

Art. 9 – Assemblea ordinaria

Art. 10 – Assemblea straordinaria

Capo II Del Consiglio Direttivo

Art. 11 – Composizione

Art. 12 – Funzionamento

Art. 13 – Compiti

Art. 14 – Rappresentanza

TITOLO IV DEL PATRIMONIO, DELL’ESERCIZIO SOCIALE, DEI BILANCI E DEI LIBRI SOCIALI

Art. 15 – Patrimonio

Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

Art. 17 – Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 18 – Libri sociali e registri

TITOLO V DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI

Art. 19 – Volontari

Art. 20 – Lavoratori

TITOLO VI DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 21 – Modalità

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Iscrizione al RUNTS

Art. 23 – Regolamenti

Art. 24 – Clausola di mediazione

Art. 25 – Rinvio

STATUTO

 

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita un’associazione, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017, “Codice del Terzo Settore” (CTS), denominata “ASSOCIAZIONE PROSSIMAMENTE”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Arpino (FR) in Piazza Municipio n.46 e l’eventuale modifica dell’indirizzo, deliberata dall’assemblea nell’ambito del territorio comunale, non comporta modifica dello statuto.

L’associazione ha durata illimitata.

Solo a decorrere dall’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell’apposita sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, la suddetta denominazione diventerà “ASSOCIAZIONE PROSSIMAMENTE A.P.S.” e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere in via esclusiva o principale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei confronti degli associati, di loro familiari e dei terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche mediante l’apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati, la seguente attività di interesse generale:

  1. a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i, del D.Lgs. 117/2017);
  2. b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
  3. c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)
  4. d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
  5. e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)

Art. 3 – Oggetto

Nella consapevolezza della sua pluralità e diversità l’intento è quello di creare uno spazio inclusivo per offrire principalmente nel territorio di Arpino e provincia un ambiente libero e stimolante, con particolare attenzione alle nuove generazioni o in generale dei giovani e con l’obiettivo ultimo di stimolare il confronto e dare la possibilità di condividere idee, passioni ed esperienze.

Nello svolgimento dell’attività di interesse generale l’Associazione potrà:

  1. a) promuovere e organizzare incontri ed eventi culturali, espositivi e performativi;
  2. b) organizzare e gestire incontri per approfondire tematiche attraverso il dialogo;
  3. c) elaborare e realizzare progetti con e per le Pubbliche Amministrazioni per la promozione della cultura a ogni livello;
  4. d) organizzare o partecipare a manifestazioni, incontri, conferenze, premi, concorsi ed eventi formativi attinenti alle finalità di cui all’art.2 del presente statuto;
  5. e) mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o

comunque attinenti a quella per cui l’Associazione è sorta;

  1. f) pubblicare e/o editare libri, saggi, giornali, siti web e qualunque altro materiale multimediale riferito allo scopo sociale;
  2. g) organizzare e gestire viaggi di tipo culturale, artistico, informativo ed esperienziale per gli associati.

L’Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l’Associazione è sorta.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché connesse e strumentali a queste ultime nei limiti stabiliti dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare l’Associazione può:

  1. a) Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
  2. b) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  3. c) Compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili, purché in armonia con gli scopi sociali e nel rispetto del presente statuto;
  4. d) Esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale (art.6 codice del terzo settore).

L’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art.17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della propria attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratoti impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Art. 4 – Democraticità e gratuità

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, o degli aderenti agli enti associati, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell’art.17 del D.Lgs. n.117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L’Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 5 – Diritti e doveri

Ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 117/2017, il numero dei membri dell’Associazione è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che presentino espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. Tuttavia il numero dei soci qualificati come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve esser superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L’ammissione all’Associazione è comunicata all’Assemblea degli associati. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo e si ritiene accolta ove la richiesta di adesione non venga espressamente rifiutata entro 10 (dieci) giorni. Avverso l’eventuale reiezione della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro il medesimo termine, è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. I nominativi dei nuovi soci, ed i relativi dati, devono essere inseriti nel libro soci entro i 10 (dieci) giorni successivi all’accettazione della richiesta di adesione

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall’Associazione stessa e il recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Presidente del Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque aderisca all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, gli è data facoltà di adire all’Assemblea dei Soci di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e diritto a un voto. Nel caso di soci minorenni tali soci sono solamente elettori attivi.

I soci maggiorenni possono essere sia elettori attivi che passivi.

La qualità di socio non è in ogni caso trasmissibile.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa è a fondo perduto, non è ripetibile né rivalutabile.

Pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, recesso o esclusione del socio dall’Associazione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato alla stessa Associazione a qualsiasi titolo.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

L’attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate, sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, inoltrando la relativa richiesta al Presidente dell’Associazione. Quest’ultimo provvederà ad informare il socio delle modalità di accesso ai libri sociali entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, con diritto di voto, in particolare, ha diritto:

  1. a) A partecipare all’Assemblea, a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. b) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  3. c) Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi sociali dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, Il Presidente, il Consiglio Direttivo.

Capo I

Dell’Assemblea dei soci

Art. 7 – Modalità di convocazione

L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario. L’Assemblea è composta da tutti gli associati con diritto di voto, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente non meno di sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail) in cui è precisato l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l’orario e il luogo della riunione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci: in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

L’Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

  1. a) nell’avviso di convocazione venga indicato il “link” tramite il quale ciascun socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;
  2. b) sia consentito:

–                       al Presidente dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

–                       agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

–                       al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi di audio-video conferenza, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell’Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’Assemblea).

Le deliberazioni Assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Intervento dei soci

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di Associazione.

Ciascun socio potrà delegare un altro socio a rappresentarlo, mediante regolare delega scritta. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe qualora l’Associazione abbia un numero di soci inferiore alle cinquecento unità. In caso contrario, il numero massimo delle deleghe che uno stesso socio può raccogliere è elevato a cinque.

Tutte le cariche rivestite in seno all’organizzazione dell’Associazione sono esercitate gratuitamente ed a titolo onorifico, e, quindi, non possono costituire rapporto di lavoro; possono prevedere il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti.

In seconda convocazione, da fissarsi non oltre trenta giorni dalla data della prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La data e l’orario della seconda convocazione devono essere fissati nello stesso avviso di convocazione della prima.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dà incarico a un Segretario di redigere i verbali dell’Assemblea.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.

L’Assemblea in via ordinaria svolge le seguenti funzioni:

  1. a) Approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
  2. b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  3. c) Delibera sull’esclusione degli associati;
  4. d) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre.
  5. e) approva eventuali regolamenti, incluso quello dei lavori assembleari

Art. 10 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

È validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, presenti di persona o per delega.

L’Assemblea straordinaria ha il compito specifico di deliberare su:

  1. a) modifiche allo Statuto: le proposte possono essere presentate da uno degli organi dell’Associazione o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti o rappresentati;

scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio: la delibera è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

Capo II

Del Consiglio Direttivo

Art. 11 – Composizione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che verrà di volta in volta stabilito dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio direttivo devono essere in maggioranza nominati fra gli associati o indicati dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di decesso o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrano via via i primi fra i non eletti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. Qualora il numero dei consiglieri, per qualunque motivo, si riduca a meno della metà, l’intero Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto e deve essere convocata l’Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 12 – Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in base alle esigenze della buona amministrazione, quando lo ritenga opportuno il Presidente o almeno due consiglieri, con richiesta scritta e motivata.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata, con avviso scritto (anche tramite sistemi elettronici) indicante gli argomenti all’ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono essere svolte anche tramite il sistema della audio-video conferenza.

In prima convocazione il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nel caso in cui le mozioni su cui decidere siano più di una, il Consiglio delibera a maggioranza relativa e anche in tal caso, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

I consiglieri non possono farsi rappresentare per delega.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all’art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Compiti

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

–           nominare all’interno dell’organo il presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere;

–           eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

–           delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;

–           formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

–           Predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e la relazione di missione

–           predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

–           stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi

–           deliberare l’ammissione degli associati;

–           deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

–           stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

–           curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati. Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:

–           può incaricare persone di comprovata esperienza per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone il relativo trattamento economico;

–           emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per

l’ordinamento dell’attività sociale da sottoporre alla ratifica dell’assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti individuandone i poteri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 14 – Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio Direttivo che è il legale rappresentante dell’Associazione, rappresenta quest’ultima di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, tributaria, amministrativa e rappresenta altresì il Consiglio Direttivo e l’Associazione tutta di fronte a terzi.

TITOLO IV

DEL PATRIMONIO, DELL’ESERCIZIO SOCIALE, DEI BILANCI E DEI LIBRI SOCIALI

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è illimitato ed è costituito essenzialmente dalle quote associative, dai contributi di Enti pubblici o privati, da fondi relativi a progetti nazionali o internazionali, dalle donazioni, dai lasciti testamentari, da attività di raccolta fondi, da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra entrata pervenuta all’Associazione al fine di incrementarne o favorirne l’attività nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, da eventuali elargizioni nonché da qualsiasi attività o manifestazione indetta o promossa dall’Associazione.

Il patrimonio è indivisibile finché l’Associazione resta in vita.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Associazione ha l’obbligo d’impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle a esse direttamente correlate e connesse.

L’Associazione si impegna, nei casi e nelle forme previste dalla legge, a dare pubblicazione di eventuali emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti a chi riveste cariche sociali, nonché agli associati.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – Bilancio sociale e informativa sociale

L’associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

–           redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;

–           pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 18 – Libri sociali e registri

L’Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

  1. a) Il libro degli associati;
  2. b) Il libro dei volontari;
  3. c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  4. d) Il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI

Art. 19 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI

DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 21 – Modalità

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo che risulterà è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore aventi scopi uguali o simili a quelli dell’Associazione, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il presente Statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n.460 per le associazioni non profit.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Iscrizione al RUNTS

L’Associazione si iscrive nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt.45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante e fornisce le informazioni, le modifiche e gli aggiornamenti di cui all’art.48 dello stesso decreto.

Art. 23 – Regolamenti

A integrazione e specificazione delle norme statutarie e nell’ottica del miglioramento e sviluppo delle attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà definire specifici regolamenti da proporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 24 – Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nel territorio del Tribunale di Cassino.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non disposto o previsto dal presente Statuto, composto da 25 articoli, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.