Lo Statuto

Associazione Culturale Prossima Mente

Statuto

Art. 1. Denominazione

E’ costituita con sede in Arpino (FR) via Piazza Municipio n.46, l’Associazione culturale “Prossima Mente”. L’ Associazione Culturale “Prossima Mente” può svolgere la propria attività utilizzando più sedi operative. E’ una libera Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. Finalità

L’Associazione Culturale “Prossima Mente” persegue esclusivamente finalità volte a promuovere lo studio, lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle arti, in particolare tra i giovani.3

Art. 3. Attività

L’Associazione Culturale “Prossima Mente” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • organizzare concerti, manifestazioni, festivals, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, laboratori di ricerca ed iniziative culturali di ogni tipo che affrontino tra le altre anche tematiche giovanili;3

  • Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi e per la realizzazione di manifestazioni a carattere artistico e culturale;

  • Ideare, realizzare ed editare: pubblicazioni e simili; audiovisivi e simili; prodotti televisivi e cinematografici; realizzazioni teatrali; CD audio e DVD;

  • Cooperare con EE.LL., Università, Scuole ed altre associazioni;

  • Istituire ed organizzare concorsi, attivare corsi di didattica, borse di studio e premi nel campo dell’arte in generale;

  • Dar vita e promuovere iniziative di solidarietà;

Nel perseguimento di tali scopi l’associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle citate nonché compiere tutti gli atti giuridici e amministrativi utili alla realizzazione degli scopi medesimi; in particolare potrà acquisire testi, materiali e attrezzature che a giudizio dell’Associazione siano necessari o utili ai fini illustrati nel presente articolo, potrà richiedere contributi allo Stato, alle Regioni, ad enti e istituzioni pubbliche e private e gestirli secondo le norme legislative vigenti e le indicazioni del presente statuto.

Art. 4. Soci

L’Associazione Culturale “Prossima Mente” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato. I soci sono:

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere simbolico, non hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

  • soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che aderiscono agli scopi dell’associazione senza partecipare attivamente alla vita della stessa. I soci sostenitori aderiscono corrispondendo una relativa quota associativa ed usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai soci ma, pur partecipando all’assemblea, non hanno diritto di voto. La tessera di socio sostenitore decade automaticamente al termine dell’esercizio in corso e deve essere rinnovata previo pagamento della quota associativa per l’anno seguente.1

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. Ammissione soci

L’ammissione dei soci ordinari è subordinata alla presentazione di apposita domanda del richiedente. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’Assemblea dei soci.

Dalla qualità di socio si decade:

  • per recesso;

  • per l’esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

  • per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;2

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione;

Il socio che è recesso, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6. – Disposizioni

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione;

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea dei soci;

I soci che ricoprono cariche di rilevanza in un partito politico non possono ricoprire incarichi di rappresentanza nel consiglio direttivo all’interno dell’Associazione.

Art. 7. Diritti e Doveri dei soci

I soci ordinari hanno il dovere di:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • mantenere sempre nei confronti dell’Associazione un comportamento non in contrasto con il presente statuto;

  • versare la quota associativa di cui il consiglio direttivo decide annualmente nell’importo;

I soci ordinari hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  • a partecipare alla vita associativa, locale e nazionale, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

  • ad accedere alle cariche associative.

Art. 8. Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • le quote annuali versate dai soci;

  • contributi pubblici o privati;2

  • beni, immobili e mobili;

  • donazioni e lasciti;

  • rimborsi derivati da Enti o Istituzioni Pubbliche;2

  • attività di autofinanziamento;

  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare;

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione;

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. Esercizio finanziario

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

Il Tesoriere deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei soci o dall’Assemblea Ordinaria dei soci ogni anno entro il mese di aprile;2

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 3 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;

  • l’assemblea ordinaria dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11. Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo di indirizzo dell’attività dell’associazione;

Si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o venga richiesto da almeno la metà dei soci ordinari; E’ composta dai soci ordinari dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione;

Ogni membro dell’Assemblea ha diritto ad un voto. Possono essere invitati a partecipare anche Associazioni o persone non iscritte senza diritto di voto;

L’Assemblea dei soci ha il compito di:

  • promuovere le attività future dell’associazione;

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del tesoriere.

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. Può deliberare la sfiducia del Presidente e dei singoli membri del Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei soci ordinari. In caso di sfiducia o dimissioni dei singoli membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea può votare a maggioranza qualificata dei due terzi un nuovo membro del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente l’Assemblea è tenuta a convocare l’Assemblea Ordinaria** entro 30 giorni dalla data di dimissioni o di sfiducia.2

Art. 12. Assemblea Ordinaria dei soci2

L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta ogni due anni mentre viene convocata in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o qualora venga richiesto dai due terzi dei soci ordinari;

L’apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea dei soci dell’associazione disciplina la modalità di convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria. La platea è composta da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti all’Associazione in quell’anno solare;

L’assemblea ordinaria dei soci ha il compito di: eleggere il consiglio direttivo; deliberare sulle richieste di modifiche di statuto con la relativa maggioranza dei soci ordinari. L’Assemblea ordinaria dei soci approva anche il bilancio dell’associazione;

L’Assemblea Ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima ma con almeno un’ora di distanza dalla prima, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e del relativo patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti;1

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 13. Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 ed un massimo di 10 membri eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci fra i propri componenti;4

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 (due) anni;

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci ordinari.

Art. 14. Compiti

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Prossima Mente;

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice – Presidente, il Tesoriere. Nomina, inoltre, il responsabile della sede operativa e il Segretario anche al suo esterno: in tal caso esso avrà solo funzioni di verbalizzante. Si riunisce su richiesta del Presidente, che lo presiede, ogni qual volta se ne dimostra l’opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un/terzo arrotondati all’unità superiore) dei suoi membri; Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;4

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare il bilancio che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

  • dà mandato al tesoriere di stipulare accordi e contratti;

  • di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. Presidente

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti;

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi;

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16. Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione.

Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

Art. 17. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea Ordinaria dei soci con il voto favorevole di due terzi dei soci ordinari. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazioni** con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662;2

Il liquidatore è nominato dall’Assemblea Ordinaria dei soci2

Art. 18. Rimborso

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete eventualmente solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Art. 20. Disposizioni transitorie

Fino allo svolgimento della prima assemblea Ordinaria2 gli organi dirigenti dell’Associazione sono quelli indicati e nominati con l’Atto Costitutivo dell’associazione allegato al presente statuto.

1 Modifiche statutarie approvate nell’assemblea del 16/03/2013

2 Modifiche statutarie approvate nell’assemblea del 4/04/2015

3 Modifiche statutarie approvate nell’assemblea del 26/04/2018

4 Modifiche statutarie approvate nell’assemblea del 20/04/2019